Statuto

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1. È costituita un’associazione, con fini culturali e sociali denominata Libera Università Igino Giordani brevemente indicata con la sigla LUIG, che si ispira ai principi statutari del Centro Culturale Vincenzo Pacifici.

L’Università ha sede in Tivoli (RM) , località Villa Adriana, via della Leonina s.n.c.; non ha fini di lucro.

Articolo 2. L’Università, si propone di intervenire nella realtà del mondo sociale e culturale, specialmente  nell’ambito della Regione Lazio, tramite la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione, comunque atte a promuovere forme di inserimento socio – culturale di quanti si riconoscono nelle finalità dell’Università, con particolare attenzione nei confronti degli anziani e delle relazioni tra le generazioni.

La Luig concorre alla realizzazione del sistema integrato di educazione degli Adulti e in corsi, seminari, conferenze e quant’altro fosse necessario per dotare il territorio di una offerta formativa aperta a tutti i cittadini, in concorso con i comitati locali EDA e con altri enti.

A tal fine l’Università promuove la progettazione e l’organizzazione dei processi formativi eventualmente ed in via del tutto subordinata a mezzo di convenzione con persone e con enti che perseguono la qualificazione e la riqualificazione  culturale e professionale personale e dei disoccupati e inoccupati, anche in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro, in special modo nel campo delle cosiddette alte  tecnologiche, tipo l’uso del computer.

Inoltre l’Università ha nel suo fine associativo la formazione, la qualificazione, la riqualificazione del personale della scuola e tutto quanto concerne la formazione continua  di pubblici definiti.

Articolo 3. L’Università si propone quale centro di educazione permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani. Per gli anziani si impegna ad una loro maggiore integrazione sociale. Attua le sue finalità attraverso studi, ricerche, corsi, seminari, promozione di una biblioteca e sala lettura, altre attività ricreative, culturali e formative, come visite culturali, gite sociali, teatro, musica, mostre, scambi e gemellaggi con altre istituzioni. Attività di editoria.

Articolo 4. La LUIG attua le sue finalità  anche attraverso strutture decentrate e distaccate anche al di fuori del territorio del Comune di Tivoli e comunque nella Regione Lazio, con attività didattiche programmate nelle forme e con le modalità decise dal Consiglio Direttivo dell’Università . Ha facoltà di promuovere e/o coordinare iniziative socio – culturali con Enti Pubblici ed organizzazioni sociali e culturali.

Articolo 5. L’Associazione aderisce allo Statuto della FIPEC, Federazione Italiana  per l’Educazione Continua, con sede in Roma.

 SOCI

Articolo 6. Acquisiscono la qualità di soci le persone fisiche maggiorenni o le persone giuridiche che condividono lo spirito e la prassi e che si impegnano a perseguire attivamente i fini stabiliti nello Statuto. La comunione e la condivisione degli ideali, dei  programmi della vita pratica costituiscono caratteristiche peculiari dei soci e si realizzano in una progettualità concreta basata sullo spirito e la prassi di accoglienza, di autogestione e di emancipazione della persona.

Articolo 7.  I soci ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che condividendo le finalità dell’associazione si impegnano a collaborare al loro conseguimento.

La qualità di socio ordinario si acquista con l’accettazione della domanda scritta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci. L’Assemblea dei soci può in alcuni casi disporre l’esenzione del versamento della quota ordinaria.

Si perde la qualità di socio per decesso, dimissioni, morosità,  indegnità e incompatibilità tra comportamenti del socio e finalità associativa, su deliberazione del Consiglio Direttivo per questi ultimi tre casi.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.

I soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Articolo 8.  I soci partecipanti sono le persone fisiche che fruiscono delle attività didattiche dell’Università e che versano la quota associativa e il contributo ai corsi nella quantità e modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono altresì soci partecipanti coloro che versano solo la quota associativa. Essi hanno diritto a partecipare alle attività culturali, di tempo libero, come previste dall’articolo 2 e a tutte le iniziative esterne alla Luig.

Articolo 9. L’associato può recedere dall’Università in qualsiasi momento mediante comunicazione da inviarsi al Consiglio Direttivo.

 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 10. Organi dell’Università sono:

  1. Assemblea dei soci;
  2. Consiglio Direttivo;
  3. Presidenza;
  4. Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 11. L’Assemblea dei soci è composta  dai soci ordinari e partecipanti in regola con il pagamento della quota annuale. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.

Articolo 12. L’Assemblea ha il compito di deliberare in merito:

–         agli orientamenti generali dell’Università;
–         al bilancio consuntivo e quello preventivo dell’anno successivo (entro il 31 dicembre di ogni anno);
–         alle quote associative annuali dei soci ordinari e partecipanti;
–         alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
–         all’approvazione e alle modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti ed ogni altro argomento che il Consiglio direttivo intendesse sottoporre.

Articolo 13.  L’assemblea  è valida in prima convocazione con la presenza fisica o per delega di almeno metà dei soci; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei voti. Per lo svolgimento dei lavori dell’assemblea dei soci non sono ammesse deleghe né limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo statuto o di scioglimento dell’Università sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Articolo 14. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ad anno  per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, mediante avviso affisso nella sede sociale e pubblicato sui propri bollettini informativi, almeno 15 giorni prima della data prevista. L’Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che viene ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo oppure da un numero di associati che rappresenti un terzo dei soci .

Articolo 15. Il Consiglio Direttivo è composto da non più di 11 (undici) membri eletti dall’Assemblea dei soci, scelti tra i soci ordinari e partecipanti, nonché dai rappresentanti degli Enti e delle Organizzazioni che aderiscono all’associazione, secondo le modalità regolamentari.

Articolo 16. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno due terzi dei Consiglieri e comunque non meno di 3 volte l’anno.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dalla Assemblea dei soci e di promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali, in particolare predisporre i bilanci annuali; delibera l’ammissione dei nuovi associati.

Spettano comunque al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla legge e dal presente Statuto all’Assemblea.

Inoltre, il Consiglio Direttivo:

–         elegge il Presidente e il o i Vicepresidenti;
–         stabilisce i criteri per gli incarichi dei docenti che verranno iscritti nel verbale di inizio anno accademico;
–         nomina i collaboratori amministrativi;
–         compila annualmente il regolamento didattico e amministrativo dell’Università, inserito anch’esso nel verbale di inizio anno accademico;
–         propone all’assemblea dei soci il Presidente Onorario.

Il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all’attività del Consiglio, in sua assenza o impedimento le funzioni sono assunte dal Vice Preside.

Articolo 17. Il consiglio direttivo resta in carica per la durata di quattro anni. In caso di cessazione o dimissioni  di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per coaptazione alla prima riunione. I Consiglieri coaptati rimangono in carica fino alla prima assemblea la quale potrà confermarli in carica o sostituirli. I Consiglieri confermati o nominati rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Articolo 18. La Presidenza è composta dal Presidente e dal o dai Vicepresidenti. La Presidenza garantisce nelle attività sociali e culturali il conseguimento dei fini statutari e degli obiettivi associativi, coordina le attività dell’Università sottoponendole alla valutazione e alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

è il responsabile esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo e ne cura ogni fase attuativa;
– può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.

Articolo 19. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente e due supplenti scelti tra i soci ordinari, soci partecipanti e tra persone aventi idonee capacità professionali.

 PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL’UNIVERSITÀ

Articolo 20. Il patrimonio dell’Università è costituito:

1)     dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci;
2)    dai beni mobili e immobili che divengano di proprietà e siano destinati ai fini statutari;
3)     da erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di Enti pubblici ed altri  enti, persone fisiche e giuridiche;
4)     da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
5)     da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.

Il finanziamento annuale proviene:

– dalle quote annuali e dai contributi dei soci ordinari e partecipanti;
– da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l’attività associativa.

Articolo 21. L’esercizio sociale inizia con il 1 settembre e termina con il 31 agosto dell’anno successivo.

Data la natura dell’associazione, ente non commerciale senza fine di lucro, è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 22. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio a istituzioni con finalità analoghe.

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione sarà devoluto obbligatoriamente al Centro Culturale Vincenzo Pacifici o ad  Associazioni ed Istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 19, della legge n. 662 del 23.12.1996, ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/97.

Articolo 23. Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme e disposizioni delle Leggi vigenti ivi comprese quelle regionali.