La Formazione Permanente
Il Tempo Libero di qualità
Villa Adriana - via Leonina, 8
Tivoli - Piazza del Seminario

Sede legale Strada della Leonina 8 – 00010 Villa Adriana di Tivoli (RM) – C.F.94041970586 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LIBERA UNIVERSITÀ IGINO GIORDANI APS”

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

Il 20 luglio 2004, ispirata ai principi statutari del Centro Culturale Vincenzo Pacifici – ODV, è stata costituita l’associazione denominata Libera Università Igino Giordani, con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate, in data 29 luglio 2004.

In data odierna la Libera Università Igino Giordani, in ottemperanza con le disposizioni del “Codice del Terzo Settore”, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017, adegua il proprio Statuto ai sensi della circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018 e si costituisce come associazione di promozione sociale “LIBERA UNIVERSITÀ IGINO GIORDANI APS”, brevemente indicata con la sigla “LUIG”, con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all’art. 36, con sede in Strada della Leonina  n. 8 – 00010 Villa Adriana di Tivoli (RM); essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale e operativa principale. L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. 

Articolo 2

L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza fine di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. L’Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport, comprese quelle discipline e attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati, come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di associazioni. La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:

  1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera “i” del CTS);
  2. formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa (lettera “l” del CTS);
  3. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata (lettera “v” del CTS).

L’Associazione può esercitare attività diverse purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L’Associazione si propone di intervenire nella realtà del mondo sociale culturale, specialmente nell’ambito della Regione Lazio, tramite la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e formazione, comunque atte a promuovere forme di inserimento socioculturale di quanti si riconoscono nelle finalità dell’Associazione, con particolare attenzione nei confronti degli anziani e delle relazioni tra generazioni.

L’Associazione concorre alla realizzazione del sistema integrato di educazione degli adulti con corsi, seminari, conferenze e quant’altro fosse necessario per dotare il territorio di una offerta formativa aperta a tutti i cittadini, in concorso con i comitati locali EDA e con altri enti.

A tal fine l’Associazione promuove la progettazione e l’organizzazione dei processi formativi, eventualmente e in via del tutto subordinata, a mezzo di convenzione con persone e con enti che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale e professionale dei lavoratori, dei disoccupati e degli inoccupati. 

Articolo 3

Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 2 e al fine di sostenere la iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’Associazione si propone ai sensi dell’articolo 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 di svolgere in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio una o più attività di interesse generale:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. formazione universitaria e post-universitaria;
  3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  4. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  7. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  8. agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

Nei limiti di legge e in via strumentale per il perseguimento del proprio oggetto sociale la LUIG può inoltre:

  1. promuovere campagne di sensibilizzazione per la diffusione della cultura dei metodi di apprendimento innovativi favorendo tutto quanto possa abbattere le barriere che si frappongono alla piena realizzazione del cittadino;
  2. realizzare le iniziative didattiche in continuità di quelle svolte fin dalla fondazione;
  3. promuovere la formazione dei docenti interni ed esterni secondo metodologie conclamate di educazione degli adulti;
  4. promuovere campagne di adesione a progetti specifici che favoriscono il patrimonio culturale attraverso la valorizzazione del capitale umano sviluppando quello sociale;
  5. promuovere convegni, seminari, mostre e premi sui temi dell’apprendimento permanente;
  6. istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca culturali italiani ed esteri nonché con enti ed istituzioni operanti nel settore attinente all’apprendimento permanente;
  7. curare la realizzazione e la pubblicazione di volumi, riviste, prodotti informatici attinenti alle attività e alle sedi degli enti che promuovono l’apprendimento nonché la diffusione degli stessi anche mediante strumenti di trasmissione a distanza comprese radio web, tv, format TV;
  8. curare la realizzazione la promozione e la distribuzione di libri e riviste;
  9. favorire la diffusione dell’italiano per stranieri anche attraverso accordi-convenzioni con istituzioni, università e associazioni europee ed extra europee, sia con lezioni in aula sia con corsi on-line finalizzandoli anche alla certificazione finale, secondo le modalità indicate dagli enti certificatori;
  10. organizzare promuovere e realizzare viaggi e visite culturali riservate ai suoi soci con la prevalenza di itinerari e di soggiorni che innalzano una consapevolezza di un turismo sociale e sostenibile;
  11. acquistare sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione uso comodato beni di interesse artistico storico paesaggistico e ambientale destinandoli alle attività di apprendimento permanente;
  12. perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo con altri enti o istituzioni ed essere destinataria di beni di altre associazioni imprese e fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall’articolo 31 cc.; 
  13. compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari ritenute necessarie o utili;
  14. assumere sia direttamente che indirettamente interessenze o partecipazioni in società, imprese, consorzi ed enti di qualunque natura; costituire o partecipare alla costituzione di nuove società, imprese, consorzi ed enti di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché disporre di tali interessenze e partecipazioni stando inteso che l’assunzione di partecipazioni sarà svolta nei limiti consentiti dalla legge a scopo di stabile investimento non professionalmente non nei confronti del pubblico né in via prevalente;
  15. compiere ogni altra attività che sia simile, complementare, accessoria o connessa con l’oggetto sociale compresa ogni operazione che abbia ad oggetto i beni mobili, immobili, concessioni e acquisizione di licenze, prestazioni di fideiussioni e garanzie reali e personali al fine di garantire le proprie obbligazioni o le obbligazioni di altre società imprese o enti del proprio gruppo.

L’Associazione si propone quale centro di educazione permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani. Per gli anziani si impegna a una loro maggiore integrazione sociale attua le sue finalità attraverso studi, ricerche, corsi, seminari, promozione di spazi adibiti a biblioteca e sale di lettura, attività di editoria e altre attività ricreative culturali e formative come visite culturali, gite sociali, teatro, musica, mostre, scambi e gemellaggi con altre istituzioni. 

L’Associazione si impegna a collaborare con altre istituzioni simili per gemellaggi o per un più proficuo lavori in rete.

ASSOCIATI

Articolo 4

All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo Statuto. I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l’Associazione si propone. Possono essere Soci sia persone fisiche che persone giuridiche private, senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare Soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano Soci minori d’età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. 

Articolo 5

Per essere ammessi come Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. L’ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione. La qualità di Socio si perde:

 • per decesso;

 • per recesso; 

 • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;

 • per esclusione: 

  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; 
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione. 

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f – art.148 del TUIR). 

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. È consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non APS, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

Articolo 6

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. 

Articolo 7

L’esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro dei soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli asSociati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l’esclusione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul Libro dei Soci. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. 

Articolo 8

I Soci sono tenuti a:

• osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 

• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; 

• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;

• versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

• contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 9

I Soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi: 

– dimissioni volontarie; – mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; – morosità nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; – radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti i Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o destabilizzi la vita associativa; – nel caso in cui arrechino danni morali o materiali all’Associazione. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea ordinaria. L’Associato radiato non può essere più riammesso a eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: 

1. quote e contributi degli associati; 

2. eredità, donazione e legati; 

3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 

4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; 

5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;  

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi); 

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017. 

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° settembre e termine il 31 agosto di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell’Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D. Lgs. 117/2017. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: – dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; – dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione; – da eventuali fondi di riserva. 

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione e sono a essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati. 

BILANCIO

Articolo 11 

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini previsti. 

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art.14 del D. Lgs 117/2017 il Consiglio  Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. 

Articolo 12

L’Associazione è senza fini di lucro e i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 13

  Sono organi dell’Associazione: 

  • Assemblea dei Soci
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Revisore unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo)
  • Rettore
  • Consiglio didattico

La LUIG persegue le sue finalità attraverso il regolamento attuativo per l’organizzazione didattica, stilato prima di ogni anno accademico dal Consiglio Direttivo che eleggerà un Rettore, un Segretario e individuerà personale qualificato in grado di prestare la loro opera professionale per il buon andamento dell’Associazione. 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14 

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’organo Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro dell’organo Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto affisso nei luoghi comuni dell’AsSociazione e pubblicato sul sito web almeno 15 giorni prima della data della riunione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. 

L’Assemblea ordinaria: – nomina e revoca i componenti dell’organo Direttivo; – approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio; – stabilisce l’entità della quota associativa annuale; – elegge  eventualmente il Revisore unico o i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo; – si esprime sull’esclusione dei Soci dall’Associazione; – si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati; – delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti; – approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; – delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’organo Direttivo; – fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale; – destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali. 

Articolo 15

L’Assemblea straordinaria è convocata: – tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; – ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione. Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017. 

Articolo 16

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. 

Articolo 17

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b – art.148 del TUIR). 

Articolo 18 

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio. 

Articolo 19 

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20 

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti dall’Assemblea dei Soci. I membri dell’organo di controllo rimangono in carica per 5 anni. Possono fare parte dell’organo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l’organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo. 

Il Consiglio Direttivo: 

  1. nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario; 
  2. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 
  3. predispone bilancio o rendiconto; 
  4. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; 
  5. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni; 
  6. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci;
  7. nomina e revoca il Rettore e il Consiglio didattico.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti. 

PRESIDENTE

Articolo 21 

Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. 

REVISORE UNICO DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 22

Il Revisore unico dei Conti o Collegio dei Revisori, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti del Collegio dei Revisori, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Il Revisore unico dei Conti (o il Collegio dei Revisori) vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Il Revisore unico dei Conti (o il Collegio dei Revisori) esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Revisore. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

RETTORE E CONSIGLIO DIDATTICO

Articolo 23

Il Rettore coordina e pianifica le attività didattiche; predispone il piano dei corsi da proporre sulla base delle proposte ricevute; tiene i contatti con i docenti; convoca e presiede le riunioni del consiglio didattico. Il Rettore viene nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei suoi membri, resta in carica per la durata del mandato dell’organo di amministrazione e viene revocato con delibera del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio didattico è composto dal Rettore e dal Collegio dei docenti dell’Associazione; si riunisce su convocazione del Rettore, discute attività didattiche da proporre, valuta la partecipazione alle iniziative proposte dall’Associazione, espone esigenze e problematiche riscontrate nell’attività didattica. Alle riunioni del Consiglio didattico possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione. 

ASSICURAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

 Articolo 25

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione. L’Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa. 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 26

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017. 

NORME TRANSITORIE

Articolo 27

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS. 

1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo. 

2. L’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e alle leggi speciali sulle associazioni.